Art. 150.
(Nomina degli assistenti volontari).

      1. L'amministrazione penitenziaria può, con parere del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee, singole o appartenenti ad associazioni o gruppi organizzati, a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare al sostegno dei detenuti e degli internati e al loro futuro reinserimento nella vita sociale. Analogamente tale autorizzazione può essere concessa per collaborare con i centri di servizio sociale per adulti nella esecuzione delle misure alternative alla detenzione e per l'assistenza ai dimessi dagli istituti e alle loro famiglie.
      2. Gli assistenti volontari sono nominati dal provveditore regionale della amministrazione penitenziaria o, nella inerzia di questi, dal dipartimento della stessa amministrazione.
      3. L'opera degli assistenti volontari non è retribuita.